COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI E ATTIVITA'
Versione 2011
E' costituita, per volonta' di Don Ulisse Frascali, in memoria dei genitori Celso ed Anna Frascali, la Fondazione denominata "Nuovo Villaggio del Fanciullo Celso ed Anna Frascali", per realizzare e favorire progetti e servizi riguardanti persone in stato di bisogno attuati anche con convenzioni sia con privati sia con enti pubblici.
La Fondazione si propone di cooperare nel contesto delle iniziative pubbliche e private, che operano con analoghe finalita', stabilendo opportune forme di collegamento, di partecipazione, di cooperazione e privilegiando il rapporto con gli enti non commerciali, con particolare attenzione al volontariato di cui intende valorizzare l'opera.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e segg. D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, l'organizzazione assume nella propria denominazione la qualificazione di "Organizzazione non lucrativa di utilita' sociale" sintetizzata nell'acronimo "ONLUS", che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo la denominazione "ONLUS" viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
La Fondazione ha sede in Ravenna, Via 56 Martiri n. 79. Il Consiglio di Amministrazione puo' trasferire la sede nell'ambito della stessa citta' ed anche in altre citta' della Regione Emilia Romagna.
La Fondazione ha per scopo di provvedere, direttamente o mediante enti o societa' collegate, secondo le condizioni e la disponibilita' di strutture, all'assistenza di persone svantaggiate di qualunque eta', sesso e condizione, necessitanti di cure e di ospitalita' temporanea anche per accompagnatori e familiari, per l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale, senza scopo di lucro, nei settori "assistenza socio-sanitaria", "formazione", "beneficenza" e "ricerca scientifica" di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, concretizzatesi nelle attivita' istituzionali indicate nel successivo art. 4.
La Fondazione, in considerazione degli scopi che si propone, intende raggiungere le proprie finalita' mediante la realizzazione e/o gestione di strutture strettamente integrate nella rete dei servizi socio-sanitari esistenti nel territorio e dedicati in particolare alla assistenza alle fasce deboli della popolazione.
L'attivita' svolta dalla fondazione e' finalizzata a dare assistenza, educare, istruire e fare beneficenza a minorati, tossicodipendenti, immigrati, emarginati in genere, nel rispetto e nella promozione dei diritti dell'uomo, soprattutto svolgendo attivita' di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del Terzo Mondo, sempre nel rispetto di iniziative tendenti a forme di aggregazione e lungimiranti politiche sociali, senza alcuna finalita' di lucro e attraverso intense attivita' formative, basate su precise idee programmatiche, tali da essere attuate sia in Italia che nel territorio del Terzo Mondo.
L'attivita' sara' impostata in un'ottica pedagogica finalizzata alla responsabilizzazione, al recupero ed all'inserimento sociale degli emarginati, e piu' precisamente accogliendoli nelle proprie strutture abitative od in quelle degli enti o societa' controllati o collegati, impartendo loro istruzione, tecnica o pratica, curando il loro recupero fisico, morale e mentale, praticando terapie di gruppo ove opportune, promuovendo il loro sviluppo culturale ed il loro accrescimento intellettuale, curando il loro inserimento nella vita sociale e di relazione, anche mediante organizzazione di vita sociale e di relazione, anche mediante organizzazione di corsi, conferenze, incontri, dibattiti e confronti, il tutto affrontando le relative spese mediante il reddito di beni di proprieta' e di contributi di privati, dello stato, della regione, ed altri enti, stipulando al riguardo le opportune convenzioni; in tale ottica la fondazione puo' proporsi in osservanza alla prescritta legislazione e alle rispettive regole statutarie, ai comuni e alle province del territorio nazionale per addivenire a societa' miste senza scopo di lucro che diffondano, anche attraverso strumentazioni pratiche, politiche sociali, improntate sull'economia nonprofit e sulla autogestione, privilegiando l'essenza della ragion d'essere, il senso dell'appartenenza e, nel contempo, della realizzazione individuale, in una sana e perfetta esternazione dell'art. 3, comma 2 della Costituzione, e che comunque non abbiano finalita' di lucro. Tale prerogativa rispetta il piu' generale e tassativo obbligo (di ordine deontologico e pratico) che la fondazione non ha rapporti di dipendenza e/o collegamento funzionale con entita' speculative, vale a dire con finalita' di lucro, pubbliche o private, sia italiane sia straniere.
A tale fine la Fondazione nell'ambito delle anzidette sue attivita' puo' promuovere anche la costituzione di imprese socio-mutualistiche, associazioni e consorzi, stabilendo con essi collegamenti organici, concedendo loro beni mobili e immobili in comodato ed assistendoli in ogni modo, purche' l'utilizzazione di eventuali utili di gestione sia concordata con la stessa Fondazione.
Per i fini istituzionali la fondazione si avvale di personale qualificato alle buone pratiche di autoaiuto, di cooperazione allo sviluppo attraverso la migliore forma di informazione ed educazione.
L'attivita' svolta dalla Fondazione e' inoltre finalizzata a:
- creare/gestire centri di accoglienza con intenti riabilitativi finalizzati al recupero sociale;
- creare/gestire centri di formazione degli operatori sociosanitari dedicati al bisogno delle persone deboli e svantaggiate;
- creare/gestire centri di studi e di ricerca per problemi assistenziali delle persone deboli e svantaggiate;
- formare Infermieri; Terapisti della riabilitazione; Assistenti Sociali; Operatori non sanitari e Volontari in genere;
- organizzare eventi formativi aperti anche a Psicologi;
- sensibilizzare ed educare la popolazione del bacino territoriale di appartenenza delle strutture assistenziali precedentemente definite.
ORGANI DELLA FONDAZIONE
Sono Organi della Fondazione:
- Il Comitato Generale;
- il Presidente della Fondazione;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Comitato Paritetico
Il Comitato Generale e' organo costituito dai rappresentanti degli organismi che, nel territorio, si sono formati al fine della cura degli interessi identificati dagli scopi per i quali e' stata costituita la fondazione.
Il Comitato Generale ha funzioni di indirizzo strategico e di controllo per la gestione della Fondazione.
Fanno parte del Comitato Generale Organismi privati del mondo economico, sociale, imprenditoriale, artigianale e del commercio, delle Fondazioni bancarie e di quegli altri Organismi o Associazioni particolarmente rappresentativi della realta' locale, atti a rappresentare le esigenze e la tutela delle categorie disagiate identificate dagli originari interessi della Fondazione, che aderiscano volontariamente e a tempo indeterminato.
Ciascuno degli organismi di cui trattasi partecipa effettivamente al Comitato Generale attraverso il rappresentante da loro indicato. Il numero dei componenti e' pari al numero degli organismi che, avendo volontariamente fatto pervenire la loro adesione, siano stati accettati ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione.
Gli organismi che volontariamente hanno aderito al Comitato Generale possono esercitare la eventuale facolta' di recesso in ogni tempo, ma si impegnano ad accettare che essa avra' effetto, verso la Fondazione, al termine di ciascun periodo triennale corrispondente al mandato del Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato Generale approva gli atti, di seguito tassativamente elencati, essenziali alla vita dell'Ente ed al raggiungimento dei suoi scopi:
- elegge, secondo l'apposito regolamento interno, i membri del Consiglio di Amministrazione;
- approva gli indirizzi strategici per la vita della Fondazione, il bilancio di previsione, i piani di investimento e il bilancio consuntivo adottati dal Consiglio di Amministrazione;
- approva le modifiche Statutarie, le fusioni con Fondazioni aventi analoghi interessi e scopi statutari, l'incorporazione in Fondazioni aventi analoghi interessi e scopi statutari e l'estinzione della Fondazione adottate dal Consiglio di Amministrazione e quelle ritenute comunque necessarie;
- ratifica l'eventuale nomina del Presidente Onorario della Fondazione;
- nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, nella persona del Presidente e di 2 membri effettivi;
I componenti del Comitato Generale, pena la loro decadenza, non possono essere eletti membri del Consiglio di Amministrazione.
Per la validità delle adunanze del Comitato Generale occorre la presenza effettiva della metà dei membri in carica. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti e a voto palese.
Le proposte di modifiche dello statuto, le fusioni e l'estinzione della Fondazione sono adottate con la maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei componenti
Il Comitato Generale e' convocato dal Presidente della Fondazione con lettera da recapitare agli interessati almeno sette giorni prima dell'adunanza o con messaggio di posta elettronica, anche certificata, o fax all'indirizzo comunicato dai componenti del Comitato stesso, contenente gli argomenti all'ordine del giorno ed in caso di urgenza con preavviso telegrafico di due giorni.
Il Comitato Generale e' validamente costituito, anche se non convocato con le modalita'; sopra indicate, con la presenza della totalita'; dei suoi componenti in carica.
Il Comitato Generale si raduna di norma presso la Sede o altrove, se e' necessario, ma sempre in Italia.
Il Comitato Generale si riunisce tutte le volte che si rende necessario e, comunque, entro il mese di aprile di ogni anno per l'approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo e della definizione e della verifica delle linee strategiche della Fondazione. E' inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno per l'interesse della Fondazione, o su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri, o del Collegio dei Revisori.
Alle riunioni partecipano i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato e puo' essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, anche il Presidente Onorario della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione e' costituito da un numero di componenti variabile da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) eletti dal Comitato Generale. Il Comitato Generale stabilisce il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione prima della sua naturale scadenza, definendo contemporaneamente il numero dei candidati di ciascuna delle liste e le relative modalita';.
Il regolamento stabilisce le modalita'; dell'elezione che avviene a maggioranza semplice, con voto limitato a tre preferenze, in base alle liste presentate al Comitato Generale, da parte di ciascuna delle Categorie economico sociali in esso presenti.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) anni naturali e consecutivi e puo' essere riconfermato.
Ove, in vigenza di mandato, vengano meno uno o piu' membri del Consiglio di Amministrazione, gli stessi saranno sostituiti dai nuovi membri cooptati a cura del Consiglio di Amministrazione su indicazione della Categoria economico sociale cui appartenevano i componenti cessati. I membri cosi' cooptati restano in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione e' presieduto dal Presidente della Fondazione nominato dal Consiglio stesso, nella sua prima seduta, con maggioranza qualificata dei 4/5 dei componenti. Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio con le stesse maggioranze, svolge pro tempore le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
Il Presidente nomina un Segretario cui compete la redazione dei verbali delle riunioni. Il Segretario puo' essere scelto anche tra persone non appartenenti al Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione e' l'organo di governo della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri e le competenze necessarie per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con esclusione di quelle espressamente riservate dal presente statuto, in via esclusiva, al Comitato generale. In particolare:
- nomina il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione;
- nomina il Direttore Generale della Fondazione definendone le mansioni ed il compenso;
- definisce la struttura organizzativa e l'assunzione e dimissioni del personale. A tale scopo provvede a definire, con apposite norme regolamentari, l'ordinamento, la gestione e la contabilita' delle strutture e dei servizi della Fondazione e le attribuzioni dei Responsabili delle strutture e dei servizi stessi. Il Consiglio provvedera'; a sottoporre tali norme regolamentari e le loro eventuali modifiche alla ratifica del Comitato Generale;
- adotta il rapporto annuale programmatico e di attivita';, nonche' i bilanci consuntivi e di previsione e li sottopone per l'approvazione al Comitato Generale;
- adotta le proposte di modifiche dello Statuto, le proposte di fusione e quelle di estinzione della Fondazione e li sottopone per l'approvazione al Comitato Generale;
- adotta i regolamenti interni e di organizzazione, nonche' altri eventuali regolamenti necessari per il corretto funzionamento della Fondazione su proposta dal Direttore Generale;
- approva i progetti ed i piani attuativi per la gestione della Fondazione presentati dal Direttore Generale, ne avvia l'attuazione eventualmente anche delegandola a specifici "gruppi operativi" che all'uopo puo' costituire fissando i limiti e le modalita' di esercizio dell'attivita' e gli eventuali compensi e rimborso spese.
Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare alcune delle proprie attribuzioni ad uno o piu' dei suoi componenti, fissando i limiti e le modalita'; di esercizio della delega e gli eventuali rimborsi spese.
Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva dei 3/5 (tre quinti) dei membri che lo compongono. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti e a voto palese.
Le proposte di modifiche dello statuto, le fusioni e l'estinzione della Fondazione sono adottate con la maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei componenti.
Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente della Fondazione con lettera da recapitare agli interessati almeno sette giorni prima dell'adunanza o con messaggio di posta elettronica o fax all'indirizzo comunicato dai componenti del Consiglio stesso, contenente gli argomenti all'ordine del giorno ed in caso di urgenza con preavviso telegrafico di due giorni.
Il Consiglio e' validamente costituito, anche se non convocato con le modalita' sopra indicate, con la presenza della totalita' dei Consiglieri.
Il Consiglio si raduna di norma presso la Sede o altrove, se e' necessario, ma sempre in Italia.
Il Consiglio si riunisce di norma in seduta ordinaria tutte le volte che si rende necessario per la gestione della Fondazione e comunque, almeno una volta l'anno, in occasione dell'approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo e della verifica delle linee guida e delle strategie della Fondazione. E' inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno per l'interesse della Fondazione, o su richiesta scritta della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, o del Collegio dei Revisori.
Alle riunioni partecipano i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato e puo' essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, anche il Presidente Onorario della Fondazione.
Il Presidente della Fondazione e' eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti, nella sua prima seduta.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, e dispone di tutti i poteri di rappresentanza per gli atti - siano essi di ordinaria che di straordinaria amministrazone - deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente, inoltre:
- convoca il Consiglio di Amministrazione che presiede proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- cura l'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Generale;
- convoca, redigendo l'ordine del giorno, e presiede, senza diritto di voto, il Comitato Generale ed il Comitato Paritetico;
- cura i rapporti con le Autorita' Tutorie e le pubbliche relazioni;
- adotta, in caso di motivata urgenza, ogni provvedimento di ordinaria e straordinaria amministrazione ritenuto necessario od opportuno sottoponendolo nel piu' breve tempo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti e' costituito al fine della sola revisione contabile ed e' composto da tre componenti effettivi.
Il Collegio:
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli Organi sociali;
- riferisce periodicamente, come stabilito dal regolamento sulla contabilita' e patrimonio della Fondazione, al Comitato Generale e, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato Paritetico e' un organo consultivo della Fondazione che partecipa alla formazione degli indirizzi strategici di competenza del Comitato Generale.
Il parere del Comitato Paritetico non e' obbligatorio ne' vincolante, ma e' rimesso alla valutazione del Comitato Generale, su richiesta di almeno 2 dei suoi componenti, di convocarlo per acquisirne il parere in ordine agli indirizzi strategici della Fondazione oltre che sulle attivita' di maggiore rilievo della Fondazione medesima.
Il Comitato Paritetico e' composto dai rappresentanti delle Pubbliche Istituzioni, Enti territoriali, Associazioni e quegli altri Organismi pubblici rappresentativi della realta' locale.
Il numero dei componenti e' pari al numero degli Organismi che, volontariamente, abbiano fatto pervenire la loro domanda di adesione.
Ciascuno degli organismi di cui trattasi partecipa effettivamente ed in forma paritetica al Comitato attraverso il rappresentante da loro indicato.
Il Comitato Paritetico e' convocato dal Presidente della Fondazione, con lettera che contiene l'indicazione degli argomenti di discussione, da recapitare agli interessati almeno sette giorni prima dell'adunanza o con messaggio di posta elettronica o fax all'indirizzo comunicato dai componenti il Comitato stesso.
Gli Organismi che hanno aderito al Comitato Paritetico possono esercitare la eventuale facolta' di recesso in ogni tempo, ma si impegnano ad accettare che essa avra' effetto, verso la Fondazione, al termine di ciascun periodo triennale corrispondente al mandato del Consiglio di Amministrazione.
I componenti del Comitato Generale, pena la loro decadenza, non possono essere eletti membri del Consiglio di Amministrazione.
E' nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne definisce le mansioni, le deleghe, le responsabilita' e ne determinera' il compenso ha la responsabilita' della gestione corrente dell'Ente.
Nell'espletamento dell'incarico il Direttore Generale svolgera', fra l'altro, i seguenti compiti:
- firma gli atti interni e quanto altro occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- coordina le attivita' degli organi tecnici-operativi della Fondazione e sorveglia il buon andamento amministrativo della stessa;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun compenso per l'attivita' svolta all'interno della Fondazione, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
Ai componenti delle Commissioni e dei Comitati, di norma, non spetta alcun compenso per l'attivita' svolta, salvo quanto espressamente stabilito con il provvedimento costitutivo e l'eventuale rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. Con specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere attribuite remunerazioni a componenti ai quali vengono affidati incarichi particolari, e comunque entro i limiti di cui all'art. 10 - 6 comma - del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominati, deve essere corrisposto un compenso corrispondente ai minimi della tariffa professionale dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri ridotti del 20%.
Il Fondatore Don Ulisse Frascali, nato ad Imola, il 12.05.1928 e residente a Ravenna e' il Presidente Onorario della Fondazione, e tale restera'; per tutta la vita.
Il Presidente Onorario ha diritto al vitto e all'alloggio nei locali della Fondazione e ad un appannaggio mensile compatibile con le risorse dell'ente e deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
Alla sua cessazione dalla carica il Consiglio di Amministrazione puo' nominare un Presidente onorario, che entrera' in carica all'atto della ratifica della nomina da parte del Comitato Generale, fissando funzioni, modalita' della sua attivita', rapporti con gli organi ed organismi della Fondazione, durata in carico, eventuale appannaggio e rimborso spese.
AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione e' costituito:
- dal fondo di dotazione originario, come donato dal fondatore;
- da quanto erogato dallo Stato o dagli altri Enti Pubblici;
- dai beni immobili e mobili e da valori per lasciti, donazioni o acquisti, che vengono acquisiti in proprieta' dalla Fondazione, con espressa destinazione a incremento del patrimonio.
La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi tramite:
- le rendite del patrimonio inizialmente donato dal Fondatore;
- ogni altro provento non espressamente destinato ad incremento del patrimonio, con sovvenzioni e contributi da parte di persone ed enti pubblici e privati.
Le entrate della Fondazione devono essere interamente impiegate per il raggiungimento degli scopi istituzionali e di quelli ad esse strettamente connessi.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione, ai componenti degli organi ed ai dipendenti della Fondazione, in qualsiasi forma, anche indiretta nel rispetto del comma 6 dell'art. 10 del d.l.gs 4 dicembre 1997, n. 460, di utili e avanzi di gestione nonche' di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge.
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e il preventivo per quello successivo devono essere adottati dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dal Comitato Generale entro il 30 aprile di ogni anno.
DISPOSIZIONI FINALI
La Fondazione ha durata illimitata.
La Fondazione puo' estinguersi o trasformarsi ai sensi degli artt. 27 e 28 C.C. nel caso in cui gli scopi per i quali e' stata costituita siano divenuti impossibili a raggiungersi o di scarsa utilita' o il patrimonio sia divenuto insufficiente. In tali casi il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza qualificata dei 4/5 dei membri, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23/12/1996, n. 662, adotta il provvedimento da sottoporre all'approvazione del Comitato Generale sulla estinzione o la trasformazione della Fondazione.
Il Consiglio, inoltre, delibera la nomina di uno o piu' liquidatori.
In caso di estinzione, il patrimonio della Fondazione sara' devoluto ad altre ONLUS aventi analoghe finalita' o a fini di pubblica utilita', sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23/12/1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve in modo diverso da quello imposto o consentito dalla legge.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni e le leggi vigenti.